Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo V

Art. 31

Procedura. Spese

In vigore dal 29 nov 2014
Procedura. Spese § 1 Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura da seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni: a) istruisce e giudica le cause in base agli elementi forniti dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando è chiamato a stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime; b) non può accordare di più o altro rispetto a quanto richiesto nelle conclusioni del richiedente, nè meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto; d) la sentenza arbitrale debitamente motivata è redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale; e) salvo disposizione contraria di diritto imperativo del luogo dove risiede il Tribunale arbitrale, e con riserva di accordo contrario delle parti, la sentenza arbitrale è definitiva. §2 Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal Segretario generale. §3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e ne stabilisce la ripartizione fra le parti, come pure la ripartizione degli onorari degli arbitri.
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Procedura. Spese (Art. 31 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo