Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo V

Art. 29

Compromesso. Cancelliere

In vigore dal 29 nov 2014
Compromesso. Cancelliere Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare: a) l'oggetto della controversia; b) la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri, c) il luogo convenuto come sede del Tribunale. Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.
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