Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo V
Art. 29
Compromesso. Cancelliere
In vigore dal 29 nov 2014
Compromesso. Cancelliere
Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare:
a) l'oggetto della controversia;
b) la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri,
c) il luogo convenuto come sede del Tribunale.
Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-29