Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo V

Art. 30

Arbitri

In vigore dal 29 nov 2014
Arbitri § 1 Una lista di arbitri è compilata ed aggiornata dal Segretario generale. Ogni Stato membro può far iscrivere sulla lista di arbitri due suoi cittadini. § 2 Il Tribunale arbitrale si compone di uno, tre o cinque arbitri, in conformità al compromesso. Gli arbitri sono selezionati fra le persone che figurano sulla lista di cui al § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti può scegliere un arbitro a prescindere dalla lista Se il compromesso prevede un arbitro unico, quest'ultimo è selezionato di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, a seconda dei casi; questi ultimi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il Tribunale arbitrale. In caso di disaccordo fra le parti riguardo alla designazione dell'arbitro unico, o fra gli arbitri selezionati sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, è il Segretario generale che provvede a tale designazione. § 3 L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro devono essere di nazionalità diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non abbiano la stessa nazionalità. § 4 L'intervento nella controversia di una parte terza non ha effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.
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Arbitri (Art. 30 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo