Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo V

Art. 32

Prescrizione. Forza esecutiva

In vigore dal 29 nov 2014
Prescrizione. Forza esecutiva § 1 L'attivazione della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, lo stesso effetto di quello previsto dal diritto materiale applicabile per intentare l'azione dinanzi al giudice ordinario. § 2 La decisione del Tribunale arbitrale acquisisce esecutività in ciascuno degli Stati membri, una volta espletati gli adempimenti previsti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammessa una revisione del merito della questione.
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