Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo V
Art. 32
Prescrizione. Forza esecutiva
In vigore dal 29 nov 2014
Prescrizione. Forza esecutiva
§ 1 L'attivazione della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, lo stesso effetto di quello previsto dal diritto materiale applicabile per intentare l'azione dinanzi al giudice ordinario.
§ 2 La decisione del Tribunale arbitrale acquisisce esecutività in ciascuno degli Stati membri, una volta espletati gli adempimenti previsti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammessa una revisione del merito della questione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-32