Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo VI

Art. 33

Competenza

In vigore dal 29 nov 2014
Competenza § 1 Il Segretario generale informa immediatamente gli Stati membri di ogni proposta volta a modificare la Convenzione che gli è stata comunicata dagli Stati membri o che ha egli stesso elaborato. § 2 L'Assemblea generale decide sulle proposte volte a modificare la Convenzione a condizione che i §§ da 4 a 6 non prevedano una diversa competenza. §3 Quando una proposta di modifica viene portata all'Assemblea generale, questa può decidere, con la maggioranza di cui all', §6, che una tale proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o più disposizioni delle Appendici della Convenzione. In questo caso, come anche nei casi di cui ai §§ da 4 a 6, seconde frasi, l'Assemblea generale è ugualmente legittimata a decidere sulla modifica di questa o di queste disposizioni delle Appendici. § 4 Con riserva delle decisioni dell'Assemblea generale, adottate secondo il § 3, prima frase, la Commissione di revisione decide sulle proposte volte a modificare: a) gli , §§ da 2 a 10; b) le Regole uniformi CIV, ad eccezione degli °, 2,5,.6,16, 26 a 39, 41 a 53 e 56 a 60; c) le Regole uniformi CIM, ad eccezione degli °, 5, 6, §§ 1 e 2, degli § 2, 13, § 2, degli , §§ 2 e 3, dell',§§ 6 e 7, nonché degli a 27, 30 a 33, 36 a 41 e 44 a 48; d) le Regole uniformi CUV, ad eccezione degli °, 4, 5 e 7 a 12; e) le Regole uniformi CUI, ad eccezione degli °, 2, 4, 8 a 15, 17 a 19, 21, 23 a 25; f) le Regole uniformi APTU, ad eccezione degli °, 3 e 9 a 11 nonché gli Allegati a tali Regole uniformi; g) le Regole uniformi ATMF, ad eccezione degli °, 3 e 9. Quando delle proposte di modifica sono sottoposte alla Commissione di revisione in conformità alle lettere da a) a g), un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione può esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione. § 5 La Commissione di esperti del RID decide sulle proposte volte a modificare il Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID). Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti del RID, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione può esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione. § 6 La Commissione di esperti tecnici decide sulle proposte volte a modificare gli Allegati delle Regole uniformi APTU. Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti tecnici, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione può esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.
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