Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo II
Art. 8
Diritto nazionale
In vigore dal 29 nov 2014
Diritto nazionale
§ 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, si terrà conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessità di favorire l'uniformità.
§ 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, è applicabile il diritto nazionale.
§ 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-8