Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo II

Art. 8

Diritto nazionale

In vigore dal 29 nov 2014
Diritto nazionale § 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, si terrà conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessità di favorire l'uniformità. § 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, è applicabile il diritto nazionale. § 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi.
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Diritto nazionale (Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo