Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo primo

Art. 4

Rilevazione e trasferimento di competenze

In vigore dal 29 nov 2014
Rilevazione e trasferimento di competenze §1 Su decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione è autorizzata a rilevare, in conformità con gli scopi definiti all', le competenze, risorse ed obblighi che le siano trasferite da altre organizzazioni internazionali in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni. §2 Previa decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione può trasferire ad altre organizzazioni internazionali, competenze, risorse ed obblighi in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni §3 Con l'approvazione del Comitato amministrativo, l'Organizzazione può farsi carico di funzioni amministrative attinenti ai suoi scopi, che le sono affidate da uno Stato membro. Le spese dell'Organizzazione erogate per tali funzioni sono a carico dello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo