Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo II
Art. 9
Unità di conto
In vigore dal 29 nov 2014
Unità di conto
§ 1 L'unità di conto prevista dalle Appendici è il Diritto di emissione speciale come definito dal Fondo monetario internazionale2.
§ 2 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che è anche membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni.
§ 3 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che non è membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato secondo modalità determinate da detto Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il più vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2.
§ 4 Gli Stati membri, ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all'unità di conto, comunicano al Segretario generale il loro metodo di calcolo in conformità al paragrafo 3. Quest'ultimo notifica tali informazioni agli Stati membri.
§ 5 Un ammontare espresso in unità di conto è convertito nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito. La conversione si effettua secondo il valore della moneta corrispondente nel giorno della decisione giudiziaria o nel giorno concordato dalle parti.
Storico versioni
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