Art. 45 · Testi della Convenzione
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo VII

Art. 45

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Testi della Convenzione

In vigore dal 29 nov 2014
Testi della Convenzione §1 La Convenzione è redatta in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede. §2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali della Convenzione in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri interessati.
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