Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa›Titolo VII
Art. 11
Scopo dei privilegi e delle immunità concesse
In vigore dal 29 nov 2014
Scopo dei privilegi e delle immunità concesse
§ 1 I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. Le autorità competenti revocano ogni immunità in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate.
§ 2 Le autorità competenti ai fini del § 1 sono:
a) gli Stati membri, per i loro rappresentanti;
b) il Comitato amministrativo per il Segretario generale;
c) il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonché per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-psp-11