Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativaTitolo VII

Art. 11

Scopo dei privilegi e delle immunità concesse

In vigore dal 29 nov 2014
Scopo dei privilegi e delle immunità concesse § 1 I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. Le autorità competenti revocano ogni immunità in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate. § 2 Le autorità competenti ai fini del § 1 sono: a) gli Stati membri, per i loro rappresentanti; b) il Comitato amministrativo per il Segretario generale; c) il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonché per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.
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Scopo dei privilegi e delle immunità concesse (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo