Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo primo
Art. 2
Dichiarazione relativa alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
In vigore dal 29 nov 2014
Dichiarazione relativa alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
§ 1 Ciascuno Stato può in qualsiasi momento dichiarare che non applicherà ai viaggiatori, vittime d'incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, allorchè questi siano suoi cittadini o persone abitualmente residenti in detto Stato.
§ 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformità al § 1, può rinunciarvi in qualsiasi momento informando il depositario.
Questa rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-2