Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo primo
Art. 5
Diritto cogente
In vigore dal 29 nov 2014
Diritto cogente
Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che direttamente o indirettamente deroghi a tali Regole uniformi è nulla e priva di effetto. La nullità di tali stipule non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Ciò nonostante, un trasportatore può assumere una responsabilità e degli obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-5