Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo II

Art. 9

Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto

In vigore dal 29 nov 2014
Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto §1 Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le Condizioni generali di trasporto possono stabilire: a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto; b) che un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere escluso dal trasporto; c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa. §2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere che sono esclusi dal trasporto o che possono essere esclusi dal trasporto durante il tragitto, i viaggiatori i quali: a) rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori, b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori, e che queste persone non hanno diritto al rimborso nè del prezzo del trasporto, nè del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli.
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Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo