Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo III
Art. 12
Oggetti ed animali ammessi
In vigore dal 29 nov 2014
Oggetti ed animali ammessi
§ 1 Il viaggiatore può recare con sè oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonché animali vivi in conformità alle Condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore può recare con sè oggetti ingombranti in conformità alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.
§ 2 Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio, oggetti ed animali conformemente alle Condizioni generali di trasporto.
§ 3 Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto.
§ 4 Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli nonché all'interno o sopra veicoli i quali, in conformità al presente Titolo sono trasportati per ferrovia, deve essere conforme al Regolamento sul trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)
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