Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo II

Art. 11

Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza.

In vigore dal 29 nov 2014
Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza. Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato soppresso o la corrispondenza mancata.
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Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza. (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo