Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo II
Art. 11
Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza.
In vigore dal 29 nov 2014
Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza.
Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato soppresso o la corrispondenza mancata.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-11