Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori

Art. 16

Spedizione dei bagagli

In vigore dal 29 nov 2014
Spedizione dei bagagli § 1 Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore. § 2 Fatto salvo l', l'assenza, l'irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica nè l'esistenza nè la validità degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli che rimangono sottoposti alle presenti Regole uniformi. § 3 Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto. § 4 Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.
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Spedizione dei bagagli (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo