Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori
Art. 16
Spedizione dei bagagli
In vigore dal 29 nov 2014
Spedizione dei bagagli
§ 1 Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.
§ 2 Fatto salvo l', l'assenza, l'irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica nè l'esistenza nè la validità degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli che rimangono sottoposti alle presenti Regole uniformi.
§ 3 Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.
§ 4 Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-16