Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori
Art. 21
Diritto di disporre dei bagagli
In vigore dal 29 nov 2014
Diritto di disporre dei bagagli
§1 Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore può chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione, su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle Condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto.
§2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli, e cioè modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-21