Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori
Art. 24
Bollettino di trasporto
In vigore dal 29 nov 2014
Bollettino di trasporto
§1 Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto può essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.
§2 Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli, contenute nelle Condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L', § 5 si applica per analogia.
§ 3 Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:
a) il trasportatore o i trasportatori;
b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
§ 4 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino di trasporto, che quest'ultimo è stato emesso secondo le sue indicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-24