Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo IV

Art. 27

Risarcimento dei danni in caso di morte

In vigore dal 29 nov 2014
Risarcimento dei danni in caso di morte § 1 In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie; b) se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'. § 2, Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-27

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Risarcimento dei danni in caso di morte (Art. 27 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo