Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo IV

Art. 30

Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni

In vigore dal 29 nov 2014
Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni § 1 Il risarcimento danni di cui all', §2 ed all', lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni è corrisposto sotto tale forma allorchè il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all' § 2 lo richiedano. § 2 L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel §1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l''applicazione delle presenti Regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175000 unità di conto in capitale, o in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.
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Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni (Art. 30 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo