Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. I

Art. 33

Responsabilità

In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità §1 In caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale, o dell'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona, o come colli a mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con sè. L' si applica per analogia. §2 Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all', solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell', ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità (Art. 33 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo