Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. I
Art. 33
Responsabilità
In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità
§1 In caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale, o dell'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona, o come colli a mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con sè. L' si applica per analogia.
§2 Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all', solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell', ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-33