Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. 2
Art. 37
Onere della prova
In vigore dal 29 nov 2014
Onere della prova
§ 1 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all', § 2, spetta al trasportatore.
§ 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all', § 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-37