Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 2

Art. 41

Indennità in caso di perdita

In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di perdita § 1 In caso di perdita totale o parziale dei bagagli, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento: a) se l'ammontare del danno è provato, un'indennità pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1200 unità di conto per collo; b) se l'ammontare del danno non è provato, un'indennità forfettaria di 20 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unità di conto per collo. Le modalità di liquidazione dell'indennità per chilogrammo mancante o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto. §2 Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo perso, nonché i diritti doganali ed il dazio di consumo già pagati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indennità in caso di perdita (Art. 41 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo