Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. 2
Art. 41
Indennità in caso di perdita
In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di perdita
§ 1 In caso di perdita totale o parziale dei bagagli, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento:
a) se l'ammontare del danno è provato, un'indennità pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1200 unità di conto per collo;
b) se l'ammontare del danno non è provato, un'indennità forfettaria di 20 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unità di conto per collo.
Le modalità di liquidazione dell'indennità per chilogrammo mancante o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto.
§2 Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo perso, nonché i diritti doganali ed il dazio di consumo già pagati.
Storico versioni
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