Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. 2
Art. 43
Indennità in caso di ritardo nella riconsegna
In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di ritardo nella riconsegna
§1 In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, il trasportatore è tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:
a) se l'avente diritto prova che un danno ivi compresa un'avaria, ne è derivato, un'indennità pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unità di conto per collo, riconsegnati in ritardo;
b) se l'avente diritto non prova che un danno ne è derivato, un'indennità forfettaria di 0,14 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unità di conto per collo, riconsegnati in ritardo.
Le modalità di liquidazione dell'indennità, per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto.
§2 In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennità prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'.
§ 3 In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennità prevista al § 1 è corrisposta per la parte non persa.
§ 4 In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennità prevista al §1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'.
§ 5 In nessun caso, il cumulo dell'indennità prevista al § 1 con quelle previste agli può dar luogo al pagamento di un'indennità eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.
Storico versioni
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