Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. 2
Art. 42
Indennità in caso di avaria
In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di avaria
§ 1 In caso di avaria dei bagagli, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli.
§ 2 L'indennità non supera:
a) se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-42