Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 2

Art. 42

Indennità in caso di avaria

In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di avaria § 1 In caso di avaria dei bagagli, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli. § 2 L'indennità non supera: a) se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
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Indennità in caso di avaria (Art. 42 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo