Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 3

Art. 44

Indennità in caso di ritardo

In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di ritardo § 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto. § 2 Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore, viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi può reclamare, allorchè provi che un danno è derivato da detto ritardo, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.
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Indennità in caso di ritardo (Art. 44 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo