Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. 2
Art. 39
Trasportatore sostituto
In vigore dal 29 nov 2014
Trasportatore sostituto
§ 1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalità.
§ 2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore, si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli si applicano quando viene intentata un'azione legale contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.
§ 3 Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Indipendentemente dal fatto che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.
§ 4 Quando, e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.
§ 5 L'ammontare totale dell'indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dai loro agenti e dalle altre persone di cui essi si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi.
§ 6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di ricorso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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