Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 2

Art. 38

Trasportatori successivi

In vigore dal 29 nov 2014
Trasportatori successivi Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, è parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto, in conformità alle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto, e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasportatori successivi (Art. 38 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo