Art. 38 · Trasportatori successivi
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 2

Art. 38

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Trasportatori successivi

In vigore dal 29 nov 2014
Trasportatori successivi Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, è parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto, in conformità alle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto, e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-38