Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. I

Art. 34

Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti

In vigore dal 29 nov 2014
Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti Quando il trasportatore è responsabile ai sensi dell', §1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unità di conto per ogni viaggiatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti (Art. 34 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo