Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori

Art. 32

Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza

In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza §1 Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore. § 2 Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause: a) circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare. b) colpa del viaggiatore, oppure c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di ricorso rimane impregiudicato. § 3 Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento danni per danni diversi da quelli previsti al §1. Questa disposizione non pregiudica l'.
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