Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo IV
Art. 29
Riparazione di altri danni corporali
In vigore dal 29 nov 2014
Riparazione di altri danni corporali
Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-29