Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo IV

Art. 28

Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In vigore dal 29 nov 2014
Risarcimento dei danni in caso di ferimento In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto; b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-28

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Risarcimento dei danni in caso di ferimento (Art. 28 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo