Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo IV
Art. 28
100 / 268Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In vigore dal 29 nov 2014
Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;
b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-28