Art. 28 · Risarcimento dei danni in caso di ferimento
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo IV

Art. 28

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Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In vigore dal 29 nov 2014
Risarcimento dei danni in caso di ferimento In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto; b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
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