Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori
Art. 23
Condizioni di trasporto
In vigore dal 29 nov 2014
Condizioni di trasporto
Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli, contenute nelle Condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonché gli obblighi del viaggiatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-23