Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori

Art. 20

Marcatura dei bagagli

In vigore dal 29 nov 2014
Marcatura dei bagagli Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara: a) il suo nome ed il suo indirizzo, b) il luogo di destinazione.
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Marcatura dei bagagli (Art. 20 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo