Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori

Art. 20

Marcatura dei bagagli

In vigore dal 29 nov 2014
Marcatura dei bagagli Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara: a) il suo nome ed il suo indirizzo, b) il luogo di destinazione.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-20

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