Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori
Art. 20
Marcatura dei bagagli
In vigore dal 29 nov 2014
Marcatura dei bagagli
Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara:
a) il suo nome ed il suo indirizzo,
b) il luogo di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-20