Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori
Art. 20
72 / 268Marcatura dei bagagli
In vigore dal 29 nov 2014
Marcatura dei bagagli
Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara:
a) il suo nome ed il suo indirizzo,
b) il luogo di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-20