Art. 20 · Marcatura dei bagagli
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori

Art. 20

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Marcatura dei bagagli

In vigore dal 29 nov 2014
Marcatura dei bagagli Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara: a) il suo nome ed il suo indirizzo, b) il luogo di destinazione.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-20