Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori
Art. 17
Scontrino bagagli
In vigore dal 29 nov 2014
Scontrino bagagli
§1 Le Condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L', §5 si applica per analogia.
§2 Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:
a) il trasportatore o i trasportatori;
b) l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
§ 3 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest' ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-17