Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo III

Art. 13

Verifica

In vigore dal 29 nov 2014
Verifica § 1 Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli compresi il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta, o se non può essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti. § 2 Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-13

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