Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori

Art. 48

Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilità

In vigore dal 29 nov 2014
Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilità I limiti di responsabilità previsti nelle presenti Regoli uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-48

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Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilità (Art. 48 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo