Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 3

Art. 45

Indennità in caso di perdita

In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di perdita In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo indipendente.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-45

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Indennità in caso di perdita (Art. 45 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo