Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Sez. 3
Art. 45
116 / 268Indennità in caso di perdita
In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di perdita
In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo indipendente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-45