Art. 45 · Indennità in caso di perdita
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriSez. 3

Art. 45

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Indennità in caso di perdita

In vigore dal 29 nov 2014
Indennità in caso di perdita In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo indipendente.
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