Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo V
Art. 53
Principi particolari di responsabilità
In vigore dal 29 nov 2014
Principi particolari di responsabilità
Il viaggiatore è responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno:
a) risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtù:
1. degli . delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle Condizioni generali di trasporto, oppure del Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)
oppure
b) causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sè,
a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilità che può incombere al trasportatore in virtù degli , § 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-53