Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo VI

Art. 56

Trasportatori che possono essere citati in giudizio

In vigore dal 29 nov 2014
Trasportatori che possono essere citati in giudizio §1 L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori può essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell', § 5. §2 Fatto salvo il § 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale è avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria. §3 Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, quando il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto, questi può essere citato in giudizio in conformità al § 2, anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo. §4 L'azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quello a favore del quale la somma è stata riscossa. §5 L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ 2 e 4, se è formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto. §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può anch'esso essere perseguito in giudizio. §7 Quando il richiedente può scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.
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Trasportatori che possono essere citati in giudizio (Art. 56 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo