Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo VI
Art. 57
Foro competente
In vigore dal 29 nov 2014
Foro competente
§ 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. Non possono essere adite altre giurisdizioni.
§ 2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi è pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza è stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione legale per lo stesso motivo potrà essere intentata fra le stesse parti, a meno che la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione è stata intentata, non possa essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione è intentata.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-57