Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo VI

Art. 57

Foro competente

In vigore dal 29 nov 2014
Foro competente § 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. Non possono essere adite altre giurisdizioni. § 2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi è pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza è stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione legale per lo stesso motivo potrà essere intentata fra le stesse parti, a meno che la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione è stata intentata, non possa essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione è intentata.
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Foro competente (Art. 57 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo