Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo VI
Art. 58
Estinzione dell'azione in caso di morte e di ferimento
In vigore dal 29 nov 2014
Estinzione dell'azione in caso di morte e di ferimento
§1 Ogni azione dell'avente diritto, fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui può essere presentato un reclamo secondo l', § 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale.
§ 2 L'azione tuttavia non si estingue se:
a) nel termine previsto al § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all',. § 1;
b) nel termine previsto al § 1, il trasportatore responsabile è venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore;
c) l'incidente non è stato segnalato o è stato segnalato in ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;
d) l'avente diritto prova che l'incidente è dovuto a colpa del trasportatore.
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