Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo VI

Art. 55

Reclami

In vigore dal 29 nov 2014
Reclami §1 I reclami relativi alla responsabilità del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonché al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. § 2 Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all', §§ 2 e 3. § 3 I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.
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