Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo VI
Art. 59
Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli
In vigore dal 29 nov 2014
Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli
§ 1 L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore, originata dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.
§ 2 L'azione tuttavia non si estingue:
a) in caso di perdita parziale o di avaria, se
1. la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all' prima del ritiro dei bagagli da parte dell'avente diritto;
2. la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all' è stata omessa solo per colpa del trasportatore;
b) in caso di danno non apparente, constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo:
1. richieda la constatazione conformemente all' immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli,
2. fornisca inoltre la prova che il danno si è verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;
c) in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all', § 3;
d) qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno è imputabile a colpa del trasportatore;
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