Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatoriTitolo VII

Art. 61

Ripartizione del prezzo di trasporto

In vigore dal 29 nov 2014
Ripartizione del prezzo di trasporto § 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori. § 2 L', § 3, l', § 3 e l' si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-61

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Ripartizione del prezzo di trasporto (Art. 61 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo