Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo VII
Art. 61
Ripartizione del prezzo di trasporto
In vigore dal 29 nov 2014
Ripartizione del prezzo di trasporto
§ 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.
§ 2 L', § 3, l', § 3 e l' si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-61