Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori›Titolo VI
Art. 60
Prescrizione
In vigore dal 29 nov 2014
Prescrizione
§1 Le azioni di risarcimento danni, fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, si prescrivono:
a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;
b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purchè questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente.
§ 2 Le altre azioni originate dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.
§ 3 La prescrizione prevista al §2 decorre per l'azione:
a) d'indennità per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all', § 3;
b) d'indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la consegna è stata effettuata;
c) in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori; dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.
§ 4 In caso di reclamo scritto conformemente all' unitamente ai documenti giustificativi necessari, la prescrizione è sospesa fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo che rimane in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti sono a carico della parte che invoca tale fatto. Ulteriori reclami aventi lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.
§ 5 L'azione prescritta non può più essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di un'eccezione.
§ 6 Peraltro la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
Storico versioni
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